Categoria:

Loading

Premessa

Le Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia” nel ribadire il fermo convincimento riguardo la netta separazione della sfera religiosa da quella politica, che è chiamata a garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare gli interessi comuni di tutti, accolgono con piacere l’opportunità offerta da parte della 2a Commissione Giustizia del Senato della Repubblica Italiana di inviare la presente memoria scritta riguardo ai Disegni di Legge n. 2005 e n. 2205 (Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità), ricordando quanto recita il terzo comma dell’articolo 29 della Legge d’Intesa tra lo Stato Italiano e le Assemblee di Dio in Italia: “In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso”.

Rispetto alla discussione così diffusa nel nostro Paese nelle ultime settimane, il nostro “silenzio” in questo frangente è stato motivato anzitutto dall’attesa di essere ufficialmente convocati, ma anche dalla scelta di non essere né fraintesi né strumentalizzati nell’ambito del dibattito in corso, rispetto al quale preferiamo mantenere una posizione scevra da ogni partigianeria pregiudiziale e pretestuosa, ricordando che la Bibbia ci insegna a rispettare le Autorità e a pregare per coloro che le rappresentano, indipendentemente dall’estrazione, dall’ispirazione e dalle ideologie di cui essi sono espressione.

Il contesto storico del Movimento Pentecostale Italiano

La storia del Movimento Pentecostale sorto in Italia agli inizi del ‘900, infatti, è stata costellata non soltanto da pregiudizi, incomprensioni e opposizioni causate dal contesto sociale e culturale “appiattito” sulla tradizione dell’allora religione di Stato, ma anche – e pesantemente – caratterizzata da una vera e propria persecuzione da parte del regime fascista, che culminò nella circolare n. 600/159 del 9 aprile 1935, emanata a firma dell’allora Sottosegretario all’Interno Buffarini-Guidi.

In virtù di quel provvedimento, nel quale si faceva espresso riferimento all’integrità della razza, le nascenti comunità cristiane evangeliche di fede pentecostale furono praticamente messe fuori legge col pretesto che il loro culto consisteva “in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza”.

Nonostante la caduta del fascismo, la nascita della Repubblica e la promulgazione della Costituzione, quella circolare, con le stesse motivazioni e malgrado le contestazioni legali, fu continuamente applicata fino alla esplicita abrogazione, che si concretizzò – incredibile a dirsi – soltanto nell’aprile del 1955.

La nostra posizione a riguardo del DDL Zan

Senza alcun vittimismo ed evitando qualsiasi comparazione con altre forme di discriminazione, sempre dolorose, ugualmente ingiuste e similmente deprecabili, possiamo dunque dire che accogliamo con grande favore tutte le iniziative atte ad impedire qualunque forma di emarginazione e penalizzazione, di qualsiasi natura, intensità e motivazione, verso chiunque e per qualunque ragione.

Nel valutare il merito delle questioni riguardanti i Disegni di Legge di cui sopra ed alla filosofia che li anima, con rispetto verso il Parlamento e la Commissione Giustizia, siamo del parere che occorra esercitare massima cautela e attenta vigilanza affinché cittadini comuni non si trovino ad essere a loro volta discriminati soltanto perché non “uniformati” al sentire diffuso di un determinato periodo, in uno specifico contesto. Ciò sulla base della considerazione che, con il nobile intento di prevenire o sanzionare la violenza e le discriminazioni per alcune categorie, si possono introdurre concetti astratti, indefiniti e legalmente indefinibili, i quali, una volta lasciati alle interpretazioni dell’Operatore del diritto, rischiano di sanzionare anche opinioni, convinzioni etiche, religiose ed espressioni di libero pensiero.

Lo scopo di ogni provvedimento legislativo sulle diverse forme di discriminazione non può essere “viziato” da un certo estremismo che porta non a tollerare (nel senso più nobile) le visioni differenti, ma ad imporle, emarginando e stigmatizzando chiunque dissenta.

Ciò nell’indubbio imperativo che trattandosi di reati occorre la massima chiarezza e, comunque, fin quando si rimane nell’alveo dell’opinione, dell’insegnamento e dell’etica, questi debbano essere contrastati con opinioni ed insegnamenti e non con sanzioni penali.

Consapevoli di non poter entrare in ogni aspetto dei DDL in discussione, desideriamo però introdurre una nota di riflessione sul ruolo della Scuola e dell’Istruzione nell’ambito del dibattito in corso, riguardo all’indubbia necessità di “educare al rispetto della diversità” perché non divenga “altro”.

Infatti, seppure i Disegni di Legge in discussione non lo facciano in maniera esplicita, l’introduzione della Giornata Nazionale di cui all’Art. 7 in tutte le Scuole, ci pare implicitamente confermare la tendenza degli ultimi anni a introdurre, attraverso gli “studi di genere”, una serie di “teorie” sulla sessualità e sull’identità di genere insegnandoli come “principi assoluti” nella Scuola Pubblica, fin dall’infanzia e su questo ci permettiamo di dissentire.

Una tale impostazione, oltre a privare completamente i genitori della loro libertà di educazione che, lo ricordiamo, è un valore fondamentale e non negoziabile, perché costitutivo della natura umana; un diritto umano inviolabile sancito chiaramente dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, corre il serio rischio di privare del “diritto di cittadinanza” chiunque, nel pieno rispetto per ogni altrui sensibilità, ritenga di formare i propri figli sulla base di convinzioni diverse dal “comune sentire” in continuo divenire.

A tal riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio sulle motivazioni che animano le perplessità segnalate, riteniamo utile ribadire che le Chiese Cristiane Evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia trovano la loro ragione d’essere nel vivere, praticare e annunciare “Tutto l’Evangelo”, il cui scopo – diversamente dall’immaginario collettivo – non è quello di “individuare, additare e codificare peccati”, ma proclamare Cristo, che mediante il Suo sacrificio “toglie il peccato del mondo” (Giovanni 1:29).

L’articolo originale lo trovate DDL n. 2005 (DDL Zan) e n. 2205

Il Consiglio Generale delle Chiese delle Assemblee di Dio in Italia

Tags:

Ancora nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *